Art. 13.
(Informazione e partecipazione).

      1. La Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell'informazione e della

 

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comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.
      2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.
      3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.
      4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.